Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta - esclusione della garanzia - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21204 del 19/10/2016
Vendita - Obbligazioni del venditore - Clausola "vista e piaciuta" - Esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che nella vendita di auto usate la clausola suddetta esonerasse il venditore dalla garanzia per i vizi occulti dell'auto oggetto del contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21204 del 19/10/2016