Vendita - promessa di vendita - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13792 del 31/05/2017
Contratto preliminare - Risoluzione per inadempimento - Danni lamentati dal promittente venditore e dal promissario acquirente - Oneri probatori - Differenze.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente, deve essere liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è “in re ipsa” e non necessita di prova, mentre, laddove le domande risolutoria e risarcitoria siano proposte dal promissario acquirente, a causa dell’inadempimento del promittente venditore, il risarcimento spetta solo se i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento e sempre che il danneggiato, anche se invochi l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., fornisca la prova della loro effettiva esistenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13792 del 31/05/2017