Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18610 del 27/07/2017
Vendita a catena di beni di consumo - Azioni esperibili dall'acquirente - Azione contrattuale ed extracontrattuale - Soggetti rispettivamente legittimati dal lato passivo - Garanzia convenzionale di buon funzionamento prestata dal produttore - Deroga ai principi di cui all’art. 131 del d.lgs. 206 del 2005 - Esclusione.
Nella vendita a catena di beni di consumo, all'acquirente spettano, ai sensi dell’art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005, l’azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa; né l’eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell'art. 133 del citato d.lgs., determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale (consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18610 del 27/07/2017