Analiticità - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27488 del 28/10/2019 (Rv. 655678 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495