Vendita di un immobile destinato ad abitazione - Certificato di abitabilità - Mancata consegna da parte del venditore - Conseguenze - Risarcibilità "ex se" del danno emergente - Fondamento - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità.
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, l'inadempimento dell'obbligo, gravante sul venditore-costruttore, di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità è "ex se" foriero di danno emergente, per il minor valore di scambio del bene che da ciò consegue; tale danno, ove accertato nell'"an", è suscettibile di essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendo obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25418 del 10/10/2019 (Rv. 655178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1477, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056