Vendita - promessa di vendita - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32694 del 12/12/2019 (Rv. 656316 - 02)
Preliminare di vendita - Bene proveniente da donazione - Sospensione dell'adempimento ex art. 1481 c.c. - Esclusione - Obbligo di comunicazione della provenienza a carico del promittente venditore - Omissione - Conseguenze - Esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.
In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32694 del 12/12/2019 (Rv. 656316 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1481, Cod_Civ_art_1460