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Vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - consegna - di cosa da trasportare - specificazione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 782 del 16/01/2020 (Rv. 656835 - 01)

Art. 1510, comma 2, c.c. - Liberazione del venditore all'atto della consegna della merce al vettore o spedizioniere - Applicabilità a contratti diversi dalla vendita a distanza di cose mobili - Esclusione - Fondamento - Conseguenze -Fattispecie.

La previsione di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva; ne consegue che, al di fuori di tale figura contrattuale (nella fattispecie, contratto di fornitura di gasolio), il vettore deve essere considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto doloso o colposo del vettore.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 782 del 16/01/2020 (Rv. 656835 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1510

VENDITA

SINGOLE SPECIE DI VENDITA