Vizi della cosa venduta - Riconoscibilità - Valutazione rimessa al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per limiti della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e, cioè, nel regime anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, per inadeguatezza della stessa ovvero, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. cit., per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020 (Rv. 657694 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1494, Cod_Proc_Civ_art_360_1