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Garanzia per i vizi della cosa venduta nella vendita di animali - Cass. n. 17930/2020

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - nella vendita di animali - Vendita di animale affetto da malattia infettiva - Nullità del contratto – Condizioni - igiene e sanita' pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - infezioni degli animali In genere.

GARANZIA

VIZI

 VENDITA ANIMALI

Nel caso di vendita di animale affetto da malattia infettiva e diffusiva, il contratto è nullo per incommerciabilità del bene solo nel caso in cui la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita, dovendosi negli altri casi fare applicazione, ai fini dell’eventuale responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1496 c.c., della disciplina relativa ai vizi della cosa venduta, ovvero alla mancanza delle qualità promesse o essenziali, ovvero alla consegna di "aliud pro alio".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17930 del 27/08/2020 (Rv. 658961 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1496, Cod_Civ_art_1497

corte

cassazione

17930

2020