Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore – Cass. n. 23904/2022
Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore - Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore - Qualificazione - Garanzia propria - Conseguenze - Conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di spese processuali.
La domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti. Ne consegue, in tema di spese legali, che se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto acquirente nei confronti del terzo alienante, il giudice dovrà condannare quest'ultimo a rifondere le spese di lite sia in favore dell'attore che del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23904 del 02/08/2022 (Rv. 665384 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1485, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_269