Consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - riduzione del prezzo - alienazione o trasformazione della cosa - Vendita di "aliud pro alio" - Successiva alienazione del bene da parte dell'acquirente - Preclusione dell'azione di risoluzione ex art. 1492, comma 3, c.c. - Esclusione - Fondamento.
Alla vendita di "aliud pro alio" non si applica la disposizione dettata dall'art. 1492, comma 3, c.c., con riferimento alla compravendita di cosa affetta da vizi, con la conseguenza che la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento secondo la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18998 del 05/07/2023 (Rv. 668593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1453