Vendita - obbligazioni del venditore Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26402 del 13/09/2023 (Rv. 669148 - 01)
Igiene e sanità pubblica - sanità dell'ambiente - igiene del suolo e dell'abitato - Successione nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato - Conseguenze - Onere reale istituito dall'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Vizi redibitori - Differenze - Fattispecie.
In materia ambientale, colui che subentra nella proprietà o possesso di un sito contaminato, succede anche nella situazione connessa all'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza; tale ipotesi esula dalla garanzia per vizi redibitori, che concerne i casi in cui la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l'uso cui è destinata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'acquirente di un sito inquinato, non ancora attinto dal provvedimento amministrativo che dispone la bonifica, possa invocare la garanzia per vizi redibitori ex artt. 1490 e 1494 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26402 del 13/09/2023 (Rv. 669148 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1494