Commercio - interno - indirizzo degli scambi - esercizio del commercio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28706 del 16/10/2023 (Rv. 669194 - 01)
Licenze commerciali (rappresentanza) - commercio di vendita al pubblico (all'ingrosso e al minuto) - Imprenditore agricolo - Attività di vendita diretta su aree pubbliche di prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo - Autorizzazione - Necessità - Esclusione - Comunicazione all'autorità comunale - Necessità - Iscrizione nel registro delle imprese - Irrilevanza.
L'attività di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda su aree pubbliche, posta in essere da persona che svolga attività di coltivazione di fondi di sua proprietà, non è soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, bensì, a norma dell'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, a previa comunicazione all'autorità comunale competente, irrilevante essendo la mancata iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese agricole ed ai coltivatori diretti, atteso che detta iscrizione opera, secondo il disposto dell'art. 2193 cod. civ., esclusivamente ai fini dell'opponibilità ai terzi dei fatti di cui è prevista l'iscrizione, ma non anche ai fini della riconducibilità di un determinato prodotto agricolo all'attività di coltivazione effettuata da un soggetto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28706 del 16/10/2023 (Rv. 669194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2193