Vendita - obbligazioni del venditore Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24872 del 21/08/2023 (Rv. 668916 - 01)
Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno - Danno contrattuale e danno extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Caratteristiche del danno extra contrattuale - Fattispecie.
In caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato sussistere la responsabilità extracontrattuale in capo alla società venditrice di farina viziata nei confronti della società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24872 del 21/08/2023 (Rv. 668916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1476, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1494, Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_2043