Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno - Vendita di beni di consumo - Domanda di risoluzione del contratto - Onere della prova - Oggetto - Agevolazione probatoria ex art. 132, comma 3, c.cons. - Applicabilità - Esclusione.
In tema di vendita di beni di consumo, il compratore che esercita l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, non essendo applicabili alle azioni edilizie le agevolazioni probatorie di cui all'art. 132, comma 3, c.cons.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32514 del 22/11/2023 (Rv. 669503 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_2697