Promessa di vendita - responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-02)
Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria ordinaria - Contratto definitivo con electio amici ex art. 1401 c.c. - Revocabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di "electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in una fattispecie relativa ad un immobile oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo, ma posteriormente a quella del preliminare, aveva esclusivamente e direttamente indagato lo stato soggettivo del terzo nominato, senza previamente verificare quello dello stipulante al momento della conclusione del contratto preliminare).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1391, Cod_Civ_art_1401, Cod_Civ_art_1404