Vendita a catena - Difformità dell’opera - Onere di denuncia - Soggetto legittimato - Possibilità di denuncia da parte del primo compratore - Esclusione - Fondamento.
In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla applicabilità o meno della disciplina consumeriestica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13782 del 17/05/2024 (Rv. 671135-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1492