risoluzione del contratto - Compravendita immobiliare - Conclusione mediante scrittura privata - Attività necessario ai fini della trascrizione - Mancata collaborazione dell'acquirente - Gravità dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 245 del 07/01/2025 (Rv. 673479-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2657