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Obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2330 del 31/01/2025 (Rv. 673643-01)

Operatività - Perdita del diritto da parte del compratore - Sussistenza - Perdita anche del possesso - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2330 del 31/01/2025 (Rv. 673643-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1476, Cod_Civ_art_1483