Amministrazione di sostegno - Procedimento di chiusura - Difetto di comunicazione e conseguente assenza del pubblico ministero - Rimessione delle parti al primo giudice - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17032 del 25/07/2014
Nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, per cui il difetto di comunicazione della richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a determinare la rimessione delle parti al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17032 del 25/07/2014
corte
cassazione
17032
2014