Mancata partecipazione del P.M. - Effetti - Nullità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 14/02/2008
Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del P.M. all'esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario, le quali sono finalizzate non ad un determinato atto, ma alla sua partecipazione al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 14/02/2008