Amministrazione di sostegno - Procedimento - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14190 del 05/06/2013
Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14190 del 05/06/2013