Capacità della persona fisica - interdizione giudiziale - effetti - decorrenza – Dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7477 del 31/03/2011
Configurabilità - Conseguenze - Presunzione di normale capacità dell'interdicendo fino a quel momento - Operatività - Irretroattività degli effetti della sentenza di interdizione - Fondamento - Fattispecie.
L'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione (art. 421 cod. civ.), con la conseguenza dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della suddetta decisione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, considerando operante la menzionata presunzione, aveva stabilito che l'incapacità naturale della testatrice e donante, in relazione agli atti di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall'interessato in modo univoco e rigoroso, e con riguardo ad ogni singolo atto specificamente impugnato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7477 del 31/03/2011