Potesta' dei genitori (titolarita') - rappresentanza e amministrazione - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criteri distintivi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8461 del 27/03/2019
Capacita' della persona fisica - potesta' dei genitori (titolarita') - rappresentanza e amministrazione - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criteri distintivi - Ordinaria amministrazione - Caratteristiche - Oggettiva utilità alla conservazione del patrimonio - Valore economico non particolarmente elevato - Margine di rischio concreto modesto - Necessità - Assenza di una delle predette caratteristiche - Conseguenze - Straordinaria amministrazione.
In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8461 del 27/03/2019