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Capacita' della persona fisica - incapacita' naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace – Cass. n. 17489/2019

Contratto rogato da notaio - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Incapacità di intendere e di volere del contraente - Prova.

Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia.

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27489 del 28/10/2019 (Rv. 655679 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0428, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2697

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cassazione

27489

2019