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Riesame della liquidazione già corrisposta in relazione al primo periodo di attività – Cass. n. 5474/2022

Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - provvedimenti - Incapaci - Interdetto - Tutore - Compenso - Equa indennità ex art. 379 c.c. - Richiesta per un successivo periodo di attività - Riesame della liquidazione già corrisposta in relazione al primo periodo di attività - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Mancato reclamo necessario per operare la contestazione.

 

In tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex art. 379, comma 2, c.c., può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa; le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicchè tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex art. 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5474 del 18/02/2022 (Rv. 664084 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0379, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_741, Cod_Proc_Civ_art_742

 

Corte

Cassazione

5474

2022