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Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace – Cass. n. 8247/2022

Capacità della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - in genere - Amministrazione di sostegno - Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace - Autorizzazione - Necessità - Prosecuzione di giudizi iniziati personalmente dall'incapace - Giudizi relativi a diritti personalissimi - Autorizzazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8247 del 14/03/2022 (Rv. 664362 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0409, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0374

 

Corte

Cassazione

8247

2022