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Rappresentanza processuale del minore – Cass. n. 10930/2022

Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - in genere - Rappresentanza processuale del minore - Autorizzazione del giudice tutelare - Proposizione di appello in nome e per conto del minore avverso una sentenza resa in un giudizio in cui il minore soccombente era convenuto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione, l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come la proposizione di un atto di appello per contrastare la sentenza di primo grado che abbia accolto la domanda dell'attore di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., trattandosi di un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10930 del 05/04/2022 (Rv. 664374 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_075

 

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Cassazione

10930

2022