Amministratore di sostegno - Natura - Potere di rappresentanza in giudizio - Esclusione - Conseguenze.
L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720_2, Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0716