Skip to main content

Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16052 del 10/06/2024 (Rv. 672160-01)

Amministrazione di sostegno - Applicabilità dell'art. 1722 c.c. - Ai soli atti espressamente indicati dal giudice tutelare - Fondamento.

In tema di amministrazione di sostegno, la procura con cui il beneficiario, prima della nomina dell'amministratore, abbia conferito a quest'ultimo o a un terzo poteri di rappresentanza diviene inefficace ex art. 1722 c.c., con riguardo ai soli atti rispetto ai quali il giudice tutelare abbia esteso le restrizioni e le decadenze stabilite dalla legge per l'interdetto e l'inabilitato, in quanto lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento e nella misura in cui si limita la capacità di agire del mandante.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16052 del 10/06/2024 (Rv. 672160-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1722