n.a.t.o. Convenzione cd. SOFA della NATO del 19 giugno 1951 - Personale a statuto locale assunto per soddisfare bisogni locali di manodopera - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8228 del 22/03/2019
Trattati, convenzioni e organismi internazionali - n.a.t.o. Convenzione cd. SOFA della NATO del 19 giugno 1951 - Personale a statuto locale assunto per soddisfare bisogni locali di manodopera - Cittadina bosniaca assunta dalla Forza armata italiana per soddisfare esigenze locali di manodopera - Controversia relativa al rapporto di lavoro - Disciplina applicabile - Legislazione in vigore nello Stato di soggiorno - Giurisdizione - Del giudice dello Stato di soggiorno - Fondamento.
In tema di lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (cd. SOFA della NATO), resa esecutiva in Italia con la l. n. 1355 del 1955, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione della Bosnia Herzegovina, quale Stato di soggiorno, la domanda proposta da una cittadina bosniaca residente in quel Paese, relativa all'attività lavorativa prestata per il soddisfacimento delle esigenze del contingente italiano della forza multinazionale di stabilizzazione della Nato, ivi dislocata, avendo la Bosnia Herzegovina ratificato in data 1° febbraio 2008 la Convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, con cui gli stessi si sono impegnati ad applicare la SOFA della NATO.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8228 del 22/03/2019