Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 15/07/2005
Danni alle cose trasportate causati da condotta temeraria del vettore - Limitazione alla responsabilità di quest'ultimo ex art. 22 della Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929 - Nozione di condotta temeraria - Riferibilità alla fattispecie della colpa cosciente.
La temerarietà della condotta del vettore e la consapevolezza della possibilità di un danno derivante dai suoi atti od omissioni - che, in tema di trasporto aereo, escludono, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, nel testo di cui al Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955 (recepiti nell'ordinamento giuridico italiano rispettivamente con la legge 19 maggio 1932 n. 841 e la legge 3 dicembre 1962 n. 1832) le limitazioni di responsabilità per i danni cagionati alle cose trasportate previste dall'art. 22 - integrano la fattispecie della cosiddetta "colpa con previsione", caratterizzata dal fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, ma non modifica la propria condotta, nella sicura consapevolezza di poterlo evitare, e non anche quella del dolo eventuale, per effetto del quale l'agente, oltre a rappresentarsi l'evento, agisce accettando il rischio che questo, comunque, si verifichi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 15/07/2005