Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) - trattamento economico – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4872 del 05/05/1995
Indennità di buonuscita - Liquidazione - Criteri - Clausole contrattuali escludenti elementi retributivi aventi carattere continuativo - Nullità - Fattispecie relativo alla computabilità del compenso per lavoro straordinario, del compenso del cosiddetto straordinario di turno, del compenso di L. 30.000 mensili e del compenso di L. 500, o 570, o 1070 giornaliere.
Nel regime anteriore alla legge 29 maggio 1982 n. 297 la norma di riferimento, non solo per l'indennità di buonuscita legale spettante agli autoferrotranvieri che non hanno diritto a pensione, ma anche per quella contrattuale prevista a favore di coloro che hanno maturato il diritto alla pensione, era costituita dall'art. 2120 cod. civ., che, nel disciplinare l'indennità di anzianità, faceva salve le norme della contrattazione collettiva stabilenti analoghe norme di previdenza. Parallelamente i principi posti dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., anche se non applicabili direttamente, costituivano il cardine per l'interpretazione-integrazione delle clausole contrattuali concernenti l'istituto in esame (avente carattere sostanzialmente retributivo), anche perché la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione deve comunque uniformarsi ai principi generali del diritto ed a quelli costituzionali. Conseguentemente deve ritenersi la nullità delle disposizioni contrattuali escludenti dal computo dell'indennità di buonuscita elementi retributivi aventi carattere continuativo, secondo gli stessi criteri desunti dalla disciplina di cui agli artt. 2120 e 2121 (testo previgente). (Nella specie, sulla base dei principi enunciati, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto, ai fini in questione, il diritto al computo: del compenso per lavoro straordinario che, se pur non necessariamente obbligatorio, abbia le connotazioni della continuità, anche se desunta con valutazione "ex post"; del compenso del cosiddetto straordinario di turno previsto dall'accordo aziendale Acotral n. 105/1981; del compenso di L. 30.000 mensili e del compenso di L. 500, o 570 o 1070 giornaliere, secondo le varie posizioni professionali).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4872 del 05/05/1995