Trattamento economico - Indennità di buonuscita per gli autoferrotranvieri con diritto a pensione - Trasmissibilità agli eredi - Estremi - Qualità di vedova o di orfani minorenni - Necessità - Esclusione.
L'indennità di buonuscita prevista dall'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per gli autoferrotranvieri con diritto a pensione ha natura di retribuzione differita e costituisce oggetto di un diritto di credito, il quale, essendo già acquisito al patrimonio del lavoratore, ancorché esigibile solo con la cessazione del rapporto di lavoro, è (in caso di morte del lavoratore medesimo) trasmissibile agli eredi, ancorché non aventi la qualità di vedova o di orfani minorenni alla quale fa riferimento il citato art. 12.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5093 del 28/04/1992