Trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2544 del 30/01/2019
Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2544 del 30/01/2019
Risarcimento danni da smarrimento del bagaglio - Responsabilità del "vettore contrattuale" e del "vettore operativo" - Fondamento, natura e limiti - Fattispecie.
In materia di trasporto aereo di persone e bagagli, il vettore è responsabile, ai sensi dell'art. 953 cod. nav., dello smarrimento o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se si sia avvalso di un'impresa esercente i servizi di assistenza a terra (vettore operativo), la cui prestazione non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito, a favore di terzo, concluso con il vettore a beneficio del viaggiatore ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, così che il vettore operativo assume la qualifica di ausiliario del vettore contrattuale. Ne deriva che nell'ipotesi di perdita o di avaria del bagaglio nella fase in cui esso risulta affidato al vettore operativo, il viaggiatore proprietario può agire contrattualmente nei confronti del vettore aereo, il quale risponde del fatto colposo del proprio ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del vettore operativo sul presupposto che il bagaglio andato smarrito era stato allo stesso affidato dalla viaggiatrice presso l'aeroporto di partenza e che non ne era stata provata la materiale consegna dal vettore operativo al vettore contrattuale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2544 del 30/01/2019