Trasporti - pubblici - concessione del pubblico servizio di trasporto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8106 del 23/04/2020 (Rv. 657574 - 01)
Servizio di trasporto pubblico a tariffe agevolate - Diritto alla compensazione dei relativi svantaggi economici ai sensi del Regolamento 1191/69/CEE - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.
In materia di trasporto pubblico, il Regolamento 1191/69/CEE, come modificato dal Regolamento 1893/91/CEE, non impone una compensazione economica a favore delle imprese di trasporto obbligate ad applicare tariffe agevolate, ma ha lo scopo di fissare criteri comuni per la sua attuazione; pertanto, se gli obblighi di servizio (compresi quelli tariffari) gravano sulle imprese per effetto di contratti stipulati in esito a gare di evidenza pubblica (come previsto dagli artt. 17 e 19 d.lgs. n. 422 del 1997), l'obbligo di compensazione per lo svantaggio economico trova fonte esclusivamente nella contrattazione delle parti, se conforme ai criteri indicati dal predetto Regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza in capo alla Regione di un obbligo di compensazione - ulteriore rispetto al corrispettivo, onnicomprensivo, riconosciuto contrattualmente - derivante direttamente dalla normativa comunitaria, dalla legge nazionale o dalla l.r. Veneto n. 25 del 1998, il cui art. 27 si limita ad affidare alla Giunta la fissazione dei criteri di politica tariffaria tenendo conto dell'art. 11 del Regolamento 1191/69/CEE).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8106 del 23/04/2020 (Rv. 657574 - 01)