Trasporti - pubblici - concessione del pubblico servizio di trasporto - L.r. Veneto n. 25 del 1998 - Servizio di trasporto pubblico a tariffe agevolate reso in esecuzione di contratto stipulato con l'ente locale - Diritto del gestore ad avanzare le sue pretese creditorie nei confronti della Regione - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi della l.r. Veneto n. 25 del 1998, il gestore del servizio di trasporto pubblico a tariffe agevolate reso in esecuzione di contratto stipulato con l'ente locale non ha diritto ad avanzare le proprie pretese creditorie nei confronti della Regione che, esercitando solo funzioni di determinazione dei servizi minimi e di finanziamento degli enti locali, non è identificabile quale controparte diretta nel rapporto nascente dal contratto anzidetto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 06/07/2020 (Rv. 658311 - 01)
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13890
2020