Trasporto aereo - Danno ritardo nella consegna bagaglio – Cass. n. 3165/2021
Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di cose (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore - Trasporto aereo internazionale - Danno da ritardo nella consegna del bagaglio - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Limitazioni della responsabilità del vettore - Portata - Ulteriori esborsi liquidabili - Nozione - Fattispecie.
In tema di trasporto aereo internazionale, ove il vettore si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio, opera la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n 12 del 2004, che pone a carico del vettore un risarcimento fino alla concorrenza di mille diritti speciali di prelievo per passeggero e comprende ogni tipologia di danno patito (patrimoniale e non patrimoniale), escludendo solo gli ulteriori esborsi indicati nell'art. 22, n. 6, della Convenzione menzionata, riconducibili alle spese processuali e agli altri oneri sopportati per la vertenza, suscettibili di separata liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva considerato ulteriori esborsi le spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità e medicinali nell'attesa che arrivasse il bagaglio, mentre invece si trattava di voci di danno patrimoniale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3165 del 09/02/2021 (Rv. 660739 - 01)