Trasporti - pubblici - ferrovie dello stato - Patrimonio dell'Ente Ferrovie dello Stato - Procedura di trasferimento alla Società Ferrovie dello Stato s.p.a. - Attuazione - Condizioni.
Ai fini dell'attuazione delle procedure di trasferimento dall'Ente Ferrovie dello Stato alla Società Ferrovie dello Stato s.p.a., ex art.15, commi 1 e 2, del d.l. n. 16 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 75 del 1993) la condizione che il bene trasferito risulti, alla data del 31 dicembre 1985, nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato va intesa nel senso che esso sia di "pertinenza" della stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1985, ossia assoggettato al regime di piena disponibilità negoziale di diritto privato, non essendo invece necessario l'effettivo utilizzo per il servizio ferroviario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4032 del 16/02/2021 (Rv. 660595 - 01)