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Trasporto di cose per conto terzi eseguito da gestore del servizio postale – Cass. n. 24895/2021

Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - spedizione e trasporto - Trasporto di cose per conto terzi eseguito da gestore del servizio postale - Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto - Termine annuale ex art. 2951 c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Sistema delle "tariffe a forcella" - Termine quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993, conv. in l. n. 162 del 1993 - Applicabilità - Esclusione.

 

Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall'art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella".

Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 24895 del 15/09/2021 (Rv. 662208 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1680, Cod_Civ_art_2951

 

Corte

Cassazione

24895

2021