Personale dipendente delle imprese esercenti l'autoservizio urbano ed extraurbano – Cass. n. 32155/2021
Trasporti - pubblici - concessione del pubblico servizio di trasporto - in genere - Personale dipendente delle imprese esercenti l'autoservizio urbano ed extraurbano - Estensione della disciplina del r.d. n. 148 del 1931 - Disposta dagli artt. 1 e 4 della l. n. 1054 del 1960 - Requisito numerico - Mera esistenza - Sufficienza ai fini dell'estensione - Esclusione - Apprezzamento amministrativo - Della corrispondenza del numero di dipendenti alle esigenze di servizio - Necessità.
L'estensione dell'applicabilità delle disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 al personale delle imprese esercenti l'autoservizio urbano o extraurbano, disposta dagli artt. 1 e 4 della l. n. 1054 del 1960, aveva come presupposto il requisito dimensionale previsto dall'art. 1 di detta legge, che non dipendeva, tuttavia, dalla mera esistenza di un determinato numero (che doveva essere superiore a venticinque) di unità lavorative impiegate, ma anche da un apprezzamento discrezionale dell'Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (quale articolazione del Ministero dei Trasporti) in ordine alle effettive esigenze dell’impresa di disporre dei dipendenti per l'espletamento del servizio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32155 del 05/11/2021 (Rv. 662672 - 02)