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Sistema delle tariffe a forcella – Cass. n. 2147/2022

Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Legge n. 298 del 1974 - Derogabilità della tariffa minima ex art. 13 d.m. 18 novembre 1982 - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Conformità agli accordi collettivi - Effetti.

 

Il regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, dettato dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, prevede il requisito della forma scritta "ad substantiam" ex art. 13, comma 5, del d.m. 18 novembre 1982, anche in relazione agli accordi di riduzione delle tariffe di legge stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, i quali sono consentiti nel caso in cui "il mittente faccia eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate chilometro complessive indicate nella tabella E", mentre la conformità agli accordi economici collettivi serve solo ad esonerare il contratto, stipulato sempre per iscritto in quanto riduttivo della tariffa, dal limite dell'esecuzione trimestrale consecutiva dei trasporti e delle tonnellate chilometro complessive indicate nella menzionata tabella.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2147 del 25/01/2022 (Rv. 663772 - 01)

 

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Cassazione

2147

2022