Trasporti - marittimi ed aerei Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34776 del 12/12/2023 (Rv. 669518 - 01)
Trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore - ritardo o inadempimento - Trasporto internazionale - Compagnia Aeroflot - Convenzione di Montreal del 1999 e Regolamento CE n. 261/04 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
In materia di trasporto aereo internazionale, alla pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A. (società aperta di diritto russo) non sono applicabili né la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, in quanto non ancora ratificata dalla Federazione Russa, né il Regolamento CE n. 261/2004, non essendo la Federazione Russa parte dell'UE, bensì la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato la Convenzione di Montreal in relazione ad una domanda di risarcimento del danno da smarrimento del bagaglio nel corso di un volo aereo multi- tratta da Aktu, in Kazakistan, a Palermo, in quanto il luogo di partenza e quello di destinazione del trasporto si trovavano in due diversi Stati contraenti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34776 del 12/12/2023 (Rv. 669518 - 01)