Trasporto aereo internazionale - Art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Limitazione della responsabilità risarcitoria - Individuazione dei presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale - Esclusione - Rinvio al diritto nazionale - Necessità.
L'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (che fissa il limite del risarcimento del danno alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15352 del 31/05/2024 (Rv. 671167-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059