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Marittimi ed aerei - trasporto aereo di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2031 del 28/01/2025 (Rv. 673741-01)

Responsabilità del vettore - ritardo o inadempimento - Contratto di trasporto aereo stipulato on line - Azione risarcitoria del passeggero nei confronti del vettore - Competenza territoriale - Art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Luogo in cui il vettore ha un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto - Identificazione col domicilio dell’acquirente - Fondamento.

Nel caso di contratto di trasporto aereo stipulato on line, il giudice del luogo in cui il vettore "possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto" - al quale l'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 attribuisce, in via concorrente, la competenza sulla domanda risarcitoria proposta dal passeggero - va identificato con quello del domicilio di quest'ultimo, quale luogo in cui il contratto deve intendersi perfezionato.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2031 del 28/01/2025 (Rv. 673741-01)