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Giudizio di delibazione - Atti pubblici stranieri

Dichiarazione di esecutività di atto formato ed esecutivo in uno Stato membro dell'Unione europea - Controllo del giudice italiano - Oggetto - Sospensione dell'esecutività da parte del giudice dello Stato di formazione del titolo - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 17/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 17/01/2013

 

Ai fini della dichiarazione di esecutività dell'atto pubblico formato ed avente efficacia esecutiva in uno Stato membro dell'Unione europea (nella specie, riconoscimento di debito rogato da un notaio tedesco), il controllo del giudice italiano è limitato - oltre che alla non contrarietà all'ordine pubblico - agli aspetti di natura formale, in sintonia con il regime di semplificazione che connota il regolamento CE n. 44/2001.

 

Ne consegue che la sospensione dell'esecutività disposta dal giudice dello Stato di formazione del titolo (nella specie, da un tribunale tedesco) non osta all'"exequatur", anche perché l'efficacia di tale provvedimento non può intaccare la riserva di competenza prevista dall'art. 22, n. 5, del regolamento in favore dei giudici dello Stato ove ha luogo l'esecuzione.