Art. 5 comma primo lett. E della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Disciplina - Indagine del giudice ai fini della delibazione - Limiti.
Secondo l'art. 5 comma primo lett. E) della convenzione di New York del 10 giugno 1958, condizione perché il lodo straniero possa ottenere il riconoscimento in altro stato aderente è che esso sia divenuto obbligatorio per le altre parti, per cui, in sede di delibazione della pronuncia arbitrale straniera, l'indagine del giudice deve essere circoscritta alla presenza delle condizioni per il riconoscimento, nello Stato, della pronuncia medesima, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 798 cod. proc. civ. in tema di riesame nel merito.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6426 del 07/06/1995