Delibazione (giudizio di) - sentenze arbitrali straniere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7995 del 08/08/1990
Parte assente nel giudizio arbitrale - opposizione al riconoscimento - questioni deducibili.*
Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, detenuto definitivo per mancata impugnazione tempestiva secondo la lex fori, la parte, che, rimasta assente nel corso della procedura arbitrale, si apponga al riconoscimento, non può fruire del regime processuale dettato dall'art. 798 cod. proc. civ. - che concerne soltanto le sentenze contumaciali rese all'esito di giudizio di cognizione, - ma, in base alle Disposizioni speciali degli artt. III e segg. della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968), è legittimata a dedurre eventuali violazioni del principio del contraddittorio o violazioni delle Disposizioni che, secondo la legge del luogo, governano la procedura arbitrale o, ancora, questioni attinenti a situazioni costituenti condizioni di procedibilità ed inerenti al deposito del compromesso unitamente al lodo; mentre non è facultata a sollevare questioni di merito o di rito che sarebbero state proponibili nel corso della procedura medesima, eccezion fatta per quelle attinenti alla validità della clausola compromissoria, considerata esclusivamente sotto il profilo della capacità delle parti, alla corrispondenza fra il contenuto del lodo e quello della clausola, all'arbitrabilità della materia (da valutare secondo l'ordinamento italiano ed alla stregua degli artt. 800, 806 e 808 cod. proc. civ.). ( V 1765/86, mass n 445081).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7995 del 08/08/1990