Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - condizioni - passaggio in giudicato della sentenza straniera - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21367 del 29/08/2018
Riconoscimento di sentenze straniere - Condizioni dell’azione - Giudicato già intervenuto al momento della domanda - Necessità - Fattispecie.
Condizione per la proposizione dell'azione di riconoscimento di una sentenza straniera è che il provvedimento, al momento della domanda, sia divenuto definitivo, dovendo, in caso contrario, dichiararsi inammissibile la domanda di delibazione. Ne consegue che non può procedersi al riconoscimento di una sentenza straniera di 1° grado, riformata in secondo grado e divenuta esecutiva solo nel corso del giudizio di delibazione, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di riforma. Così operando si determina la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre che la compromissione del diritto di difesa sia delle parti private che della parte pubblica la quale, nella specie, aveva espresso il proprio parere in riferimento alla sentenza non definitiva prodotta al momento della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21367 del 29/08/2018