Declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario – Cass. Ord. 17036/2019
Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio concordatario - Nullità - Pronuncia per divergenza unilaterale da parte di uno dei coniugi fra volontà e dichiarazione - Declaratoria di esecutività - Condizioni – Possibile contrasto con l'ordine pubblico - Accertamento della conoscenza o della conoscibilità della divergenza e della conseguente esclusione di uno dei "bona matrimonii" - Da parte dell'altro coniuge -Necessità.
La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria; inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17036 del 25/06/2019 (Rv. 654374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_797, Cod_Proc_Civ_art_360_1